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Con il Comunicato in oggetto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito istruzioni operative sul consenso al trattamento dei dati e sull’eventuale malfunzionamento del F.V.O.E., alla luce delle novità introdotte in materia dal “Decreto Correttivo” (d.lgs. 209/24).
In particolare, l’A.N.AC. ha fornito precisazioni al fine di chiarire dubbi interpretativi emersi in relazione alle modifiche intervenute agli artt. 35, comma 5-bis del C.c.p. (consenso al trattamento dei dati tramite F.V.O.E.) e 99, comma 3-bis (malfunzionamento del F.V.O.E.).
Per quanto concerne l’art. 35, esso dispone che l’operatore economico trasmette il consenso al trattamento dei dati tramite il F.V.O.E in sede di presentazione dell’offerta. Ciò consente alle SS.AA. di accedere al fascicolo senza dover raccogliere ulteriori autorizzazioni, superando la previsione della delibera A.N.AC. n. 262/23, che richiedeva un consenso specifico preventivo.
In pratica, la scheda S2, trasmessa dal RUP ad A.N.AC., vale come attestazione del fatto che gli operatori partecipanti abbiano prestato il consenso al trattamento dei dati tramite il F.V.O.E.. Resta in capo al soggetto che trasmette la scheda la responsabilità civile e penale in caso di trattamento non autorizzato.
Relativamente, invece, all’art. 99 il legislatore ha previsto una procedura semplificata in caso di malfunzionamento, anche parziale, del F.V.O.E. o delle banche dati interconnesse. Trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, in assenza dei dati richiesti tramite F.V.O.E., la S.A. è autorizzata a disporre comunque l’aggiudicazione, previa acquisizione di un’autodichiarazione dell’o.e. che attesti il possesso dei requisiti.
In buona sostanza, la norma:
– consente di non bloccare la procedura di gara in caso di disservizi tecnici;
– obbliga comunque alla verifica successiva dei requisiti entro un termine congruo;
– prevede la revoca del contratto nel caso in cui il controllo successivo evidenzi l’assenza dei requisiti dichiarati.
Nel Comunicato l’A.N.AC. distingue tra:
– malfunzionamenti tecnici temporanei (gestiti con autodichiarazione e verifica successiva);
– dati non acquisibili tramite F.V.O.E. perché non messi a disposizione dall’Ente certificatore. In questo caso, l’art. 99 non si applica, ma A.N.AC. suggerisce una interpretazione estensiva del comma 3bis: anche qui, decorso inutilmente il termine dei 30 giorni, è possibile l’aggiudicazione previa autodichiarazione.
Infine, per facilitare l’operatività dei soggetti procedenti, al Comunicato è stata allegata una tabella contenente:
– l’elenco delle certificazioni acquisibili tramite il F.V.O.E. con modalità sincrona;
– l’elenco delle certificazioni acquisibili in modalità asincrona, con l’indicazione del rispettivo tempo di reazione;
– l’elenco di quelle non ancora acquisibili tramite F.V.O.E..